News - Ambiente - Articolo: REGOLAMENTO REACH (CE) n. 1907/2006

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REGOLAMENTO REACH (CE) n. 1907/2006

Lun 17 Nov 2008, 16:13, reposo

sections/img/newanimato.gif L’entrata in vigore del regolamento REACH ha introdotto una serie di modifiche per quanto riguarda le sostanze chimiche prodotte e importate all’interno della comunità europea.


CAMPO DI APPLICAZIONE
Unico testo normativo che sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche ed introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.

ENTRATA IN VIGORE
Il Regolamento REACH si applica direttamente in tutti gli Stati membri, a partire dal 1 giugno 2007, in modo scalare e secondo scadenze che interessano dapprima solo alcune parti del Regolamento e successivamente, nell’arco di un triennio, tutte le restanti parti.

CONTENUTI
Il REACH prevede l’obbligo di registrazione presso l’ECHA (European Chemicals Agency), di tutte le SOSTANZE (elementi chimici e loro composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione) fabbricate in UE o importate da EXTRA UE in quantità superiore od uguale a 1 t/a. Ai fini della registrazione dovranno essere inviate, attraverso specifico software, le informazioni sulle proprietà intrinseche della sostanza (chimiche, fisiche e tossicologiche per l’uomo e per l’ambiente). Per le sostanze fabbricate od importate in quantità superiori od uguali a 10 t/a, dovrà essere inviata anche una relazione sulla sicurezza chimica.

PRE-REGISTRAZIONE
Rientrano nel campo di applicazione e sono quindi tenuti ad effettuare la pre-registrazione (entro 01 dicembre 2008):
- Fabbricanti/Importatori di una sostanza in quantità maggiore o uguale a 1 t/a;
- Fabbricanti/Importatori di un polimero, per i monomeri e le altre sostanze in esso contenute (se non già registrate a monte): in quantità maggiore o uguale a 1 t/a; in percentuale maggiore o uguale a 2%(peso/peso);
- Produttori/Importatori di un preparato per le sostanze in esso contenute in quantità maggiore o uguale a 1 t/a;
- Produttori/Importatori di un articolo che contiene: sostanze in quantità maggiore o uguale a 1 t/a; sostanze destinate ad essere rilasciate in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili.

La pre-registrazione non vincola alla successiva registrazione della sostanza.
Ovvero in qualunque momento, precedente alla scadenza dello specifico termine transitorio (a seconda delle quantità 2010, 2013 o 2018) per la registrazione, il pre-registrante può decidere di cessare la fabbricazione o l’importazione della sostanza facendo decadere quindi l'obbligo di registrazione.
Si precisa inoltre che tutti i singoli soggetti devono effettuare la pre-registrazione (per la stessa sostanze potrebbero esserci più pre-registrazioni) ma la successiva registrazione sarà univoca. Di conseguenza i soggetti che hanno pre-registrato la stessa sostanza si dovranno mettere in contatto per cooperare al fine di ridurre tempi e costi.

Sono esentate dalla registrazione (e quindi anche dalla pre-registrazione), in quanto escluse dal campo di applicazione REACH:
- Sostanze assoggettate a controllo doganale;
- Sostanze intermedie non isolate;
- Rifiuti;
- Sostanze utilizzate in medicinali per uso umano o veterinario (presenti nel prodotto finito, non gli intermedi);
- Sostanze utilizzate in alimenti e mangimi;
- Sostanze di cui all’allegato IV e V;
- Polimeri (ma non monomeri e altre sostanze usate per la loro stabilizzazione);
- Sostanze (in quanto tali o contenute in preparati) esportate e reimportate;
- Sostanze (in quanto tali o contenute in preparati o in articoli) “recuperate” (solo nel caso in cui le stesse siano analoghe alla sostanza di partenza e che quest’ultima sia gia’ stata registrata);
- Sostanze attive e coformulati utilizzate in prodotti fitosanitari;
- Sostanze attive utilizzate in prodotti biocidi;
- Sostanze in ELINCS (notificate ai sensi della Direttiva 67/548/CEE).

UTILIZZATORI A VALLE
Chiunque adopera prodotti chimici entra nella categoria definita di utilizzatori a valle della sostanza.
Il REACH prevede che i fornitori entro il 1 dicembre 2010 aggiornino le schede di sicurezza dei loro prodotti inserendo l'identificazione REACH della sostanze nonché indicazioni specifiche in base agli utilizzi del prodotto.
In relazione a quanto sopra è indispensabile quindi comunicare al fornitore i propri USI, per essere certi che siano contemplati nelle schede di sicurezze aggiornate.
La normativa prevede inoltre che l'utilizzatore a valle impieghi esclusivamente prodotti che siano stati preventivamente pre-registrati.
A tal fine occorre, per maggior garanzia, chiedere al fornitore se ha effettuato la pre-registrazione della sostanza, in caso contrario si dovrà chiedere al fornitore di procedere alla registrazione della stessa tassativamente entro il 01 dicembre 2008.

IN DEFINITIVA
E’ necessario comprendere in quale casistica si rientra in base all’attività svolta e alle sostanze utilizzate, importate o prodotte, alla quantità utilizzata espressa in t/anno, calcolata sull’ultimo anno solare o facendo una media degli ultimi tre anni.
Se è necessario effettuare una preregistrazione delle sostanza prodotte il termine ultimo di presentazione è il 01 dicembre 2008
Se non si rientra nella situazione di cui sopra, bisognerà redigere un’informativa per le aziende fornitrici in cui si richiede l’avvenuta preregistrazione delle sostanza acquistate per poter continuare ad utilizzarle.


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