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SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE - Regolamento Regionale 24/03/06 n.4

Lun 5 Mar 2007, 12:24, reposo

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La Regione Lombardia ha disciplinato la dispersione delle acque meteoriche con il Regolamento 24 marzo 2006, n° 4, nel quale è prevista l'autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di "prima pioggia".
Le acque di prima pioggia sono quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico che segua il precedente di almeno 96 ore, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente.


CHI E' SOGGETTO

Sono da assoggettare obbligatoriamente a trattamento, prima del loro scarico sul suolo, le acque di prima pioggia provenienti da superfici scoperte scolanti di estensione superiore a 2'000 mq, computati escludendo le aree a verde, al servizio delle seguenti attività:
- industrie petrolifere;
- industrie chimiche;
- trattamento e rivestimento di metalli;
- concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- produzione di pneumatici;
- aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- produzione di calcestruzzo;
- aree intermodali;
- autofficine;
- carrozzerie.

Indipendentemente dall'estensione delle superfici scolanti, sono soggette alla separazione delle acque di prima pioggia le acque meteoriche provenienti:
- dalle pertineze degli edifici ed installazioni in cui sono svolte attività di deposito di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- dalle superfici scolanti destinate al carico e distribuzione di carburanti ed operazioni connesse ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di serviio per autoveicoli;
- dalle superfici scolanti specificamente o saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere di sostanze pericolose (di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006). (VEDI LINK A PIE DI PAGINA)


COMPETENZE

Lo scarico delle acque di prima pioggia è soggetto ad autorizzazione, analoga a quella delle acque reflue industriali. Escluso il caso di recapito in rete fognaria (per il quale è competente il Comune), il rilascio di tale autorizzazione è competenza della Provincia.


DETTAGLI DELLA NORMA

Le industrie soggette devono adeguarsi per quanto concerne i sistemi di raccolta e convogliamento della acque di prima pioggia e di lavaggio, il trattamento e il recapito delle stesse.
Le industrie soggette devono, inoltre, presentare domanda di autorizzazione.

L’autorizzazione è rilasciata, a seguito della presentazione di idonea domanda da parte dell’interessato, dopo una verifica tecnica congiunta con l’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente.
Pertanto il titolare dello scarico deve fare apposita domanda, secondo quanto indicato nell'apposita modulistica. La SCADENZA per la presentazione della domanda è fissata dal Regolamento regionale alla data del 12 APRILE 2007.

Le fasi principali del procedimento per il rilascio di un’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia sono le seguenti:
- presentazione della domanda, da
- esame della documentazione;
- avvio del procedimento (o sospensione per richiesta di integrazioni);
- istruttoria tecnica con sopralluogo, generalmen te effettuato dall’ARPA;
- notifica dell’autorizzazione, valida quattro anni salvo casi specifici per i quali la durata è ridotta.



Clicca su apri per visionare il testo del Regolamento Regionale n° 4 del 24/03/2006 pubblicato sul B.U.R.L. - Supplemento Ordinario n°13 del 28/03/2006

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Clicca su apri per visionare le tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006

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