Statuto

ALLEGATO ”A” SL N.895579/7156 DI REP.RIO dell’associazione “GRUPPO DI FOTOGRAFIA – ERBA” ISTITUZIONE – NATURA E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

art. 1 – E’ costituita a tempo indeterminato, una associazione di fotoamatori denominata:
“GRUPPO DI FOTOGRAFIA – ERBA”
con sede sociale a Erba.
art. 2 – L’associazione persegue lo scopo di diffondere la cultura fotografica, esaiterando lo spirito artistico dei suoi soci, senza fini di lucro, e divulgare la fotografia amatoriale in tutte le sue espressioni.
art. 3 – L’associazione è apolitica e apartitica , libera ed indipendente, e tale da rimarrà anche nei casi di collaborazione, di qualsiasi natura e titolo, con altre associazioni, enti, privati.
art. 4 – Il “GRUPPO DI FOTOGRAFIA – ERBA” è composto di soci ordinari e onorari.
Sono soci ordinari gli iscritti che verseranno la quota associativa stabilita entro il 31 gennaio dell’anno sociale in corso.
Sono soci onorari coloro che per particolari benemerenze e su decisione del consiglio, ricevono la tessera dell’associazione in omaggio.
art. 5 – Tutti coloro che desiderano essere soci del “GRUPPO DI FOTOGRAFIA – ERBA” possono essere ammessi dietro presentazione di domanda scritta ed al versamento della quota associativa dovuta.
L’accettazione del nuovo socio e di pertinenza del Consiglio Direttivo.
Nel caso un socio venga ammesso nel terzo quadrimestre dell’anno è tenuto a versare solamente il 50% (cinquanta per cento) della quota associativa.
La validità dell’iscrizione è per l’anno solare in corso alla data della presentazione della richiesta.
A tutti i soci l’associazione fornisce una tessera individuale progressivamente numerata , una copia dello statuto e di eventuali regolamenti.
art. 6 – Durante il servizio militare, di leva o di richiamo, il socio conserva tutti i diritti ma è esonerato dal pagamento della quota associativa.
art. 7 – Si perde la qualifica di socio nei seguenti casi:
a) per espressa richiesta scritta del socio da presentarsi entro il trenta novembre di ogni anno, avvalersi per l’anno successivo;
b) per mora: il socio che per un anno non versa la quota dovuta è considerato decaduto.
Per essere riammessi si dovrà presentare domanda con modalità previste per i nuovi socio o in alternativa , si è tenuti alla corresponsione delle quote arretrate;
c) per radiazione: a seguito decisione del Consiglio, motivata da gravi mancanze comportamentali e morali;
In questo caso si perdono immediatamente i diritti di socio e non si può pretendere la restituzione della quota versata .
In casi meno gravi è prevista l’ammonizione scritta ; più ammonizioni costituiscono mancanza grave punibile con la radiazione.
La radiazione può essere comunque adottata solo dopo il parere positivo del Collegio dei Probiviri.
art. 8 – Tutti i soci possono frequentare la sede e partecipare alle manifestazioni dell’associazione, usufruire delle attrezzature , negli orari e secondo le modalità da caso a caso stabiliti.
Tutti i soci hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle assemblee generali con diritto di voto se in regola con le norme o previste dallo statuto.
Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali.

ASSEMBLEA

art. 9 – L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre.
Entro il trentun marzo di ogni anno devono essere approvati il rendiconto dell’anno precedente ed il bilancio di previsione dell’anno in corso.
art. 10 – L’assemblea ordinaria si riunisce in via generale almeno una volta all’anno entro il trentun marzo, per l’esame e la regolazione della relazione dell’attività dell’associazione, il rendiconto di gestione ed il bilancio preventivo presentato dal Consiglio e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o vi sia in proposito richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi diritto.
La stessa viene convocata con lettera da inviare o da consegnare a mano dai soci almeno dieci giorni prima della data stabilità : si dovrà precisare l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
L’assemblea è valida in prima convocazione quando sono fisicamente presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti purché superiore a due volte il numero dei consiglieri.
Sono ammesse deleghe scritte per non più di una persona per socio.
I membri del Consiglio e del Collegio dei Probiviri non possono ricevere deleghe.
Entro e non oltre la riunione settimanale precedente la seduta assembleare vengono accettate mozioni e proposte scritte dai soci. IN apertura l’assemblea elegge un Presidente e un segretario.
Non possono essere nominati Presidente dell’assemblea i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente presiede la seduta, il segretario redige il verbale e lo firma unitamente al Presidente.
art. 11 – Funzioni dell’assemblea sono:
A) In seduta ordinaria :
1. Esaminare ed approvare la relazione sull’attività dell’associazione, il rendiconto di gestione ed il bilancio preventivo presentato dal Consiglio e le attività artistiche collettive;
2. Eleggere il Consiglio direttivo;
3. Eleggere il Collegio dei Probiviri;
4. Stabilire la quota associativa;
5. Esaminare le mozioni presentate dai soci nei termini stabiliti;
6. Discutere e deliberare in merito a ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
B) In seduta straordinaria:
7. Modificare lo statuto;
8. Sciogliere l’associazione secondo le modalità descritte al successivo art. 20;
9. Deliberare sulle responsabilità del Consiglio;
10. Integrare un componente del Consiglio Direttivo in caso di dimissioni;
11. Discutere e deliberare ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
Le votazione vengono effettuate a scrutinio palese salvo si tratti di persone, nel qual caso si procederà con scrutinio segreto.
In sede di elezione del Consiglio Direttivo ogni socio può votare fino ad un massimo di tre candidati.
Le decisioni sono valide quando prese a maggioranza semplice salvo i casi in cui ai numeri 1- 3 - 7 – 9 ed eventualmente 6 e 11 in cui è richiesta la maggioranza assoluta.
La maggioranza semplice per l’elezione del consiglio Direttivo vale solo nei confronti dei primi tre eletti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti fra tutti i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione e con le modalità di cui all’art.11; essi durano in carica due anni.
Tutti i consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Il Consiglio provvede alla direzione dell’associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinario amministrazione che siano statutariamente riservati all’assemblea generale, nonché dell’impegno a rendere esecutive le deliberazioni dell’assemblea stessa e ad ammettere i nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo avrà in ordine la facoltà di trasferire la sede dell’associazione altrove , purché in Lombardia. Il Consiglio è responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell’associazione e dell’impiego dei fondi disponibili e della custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati.
Nella prima riunione utile, effettuate le votazioni, il Consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente , il Vice –Presidente e il Segretario.
Le riunioni del Consiglio sono valide se ad esse intervengono almeno tre consiglieri di cui uno sia il Presidente , o il Vice –Presidente, e ne presieda la seduta.
Le decisioni sono prese in maggioranza assoluta e devono essere divulgate presso i soci.
In caso di parità, vale Il voto del Presidente.
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre consiglieri o di regola almeno una volta ogni due mesi.
Per particolari esigenze si può riunire ogni volta che si renda necessario.
Se anche un solo consigliere non viene avvisato la seduta non è valida.
Il consigliere che , senza giustificati motivi, non si presenta a tre sedute consecutive è considerato dimissionario e sostituito dal primo socio non eletto in ordine di precedente votazione per l’elezione dei componenti del Direttivo.
Tale procedura vale anche in caso di dimissioni di un consigliere.

PRESIDENZA

art. 13 – Il Presidente , o in caso di un suo impedimento o assenza il Vice- Presidente, rappresenta a tutti gli effetti l’associazione.
Lo stesso è responsabile del buon funzionamento dell’associazione, degli atti amministrativi, tenuti in nome e per conto della stessa. Il Presidente firma la corrispondenza e i documenti che impegnano materialmente e moralmente l’associazione.
Deve interessarsi personalmente o delegare un consigliere per mantenere un positivo collegamento con la F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), con gli altri membri del Club, Associazioni ed Enti Locali.
art. 14 – Il Segretario cura la corrispondenza e controlla i verbali del consiglio, tiene il libro dei soci e la contabilità , ad ha funzioni di tesoriere.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 15 – Il Collegio dei Probiviri è formato da n.3 (tre) persone elette con la maggioranza assoluta dell’assemblea e ha lo scopo di vagliare le sanzioni disciplinari proposte dal Consiglio Direttivo.
Le sue decisioni sono inappellabili al Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni.
In caso di dimissioni di un probiviro questo viene sostituito dal primo dei non eletti.

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 16 – Fra le sue attività il “GRUPPO DI FOTOGRAFIA – ERBA” può organizzare mostre , proiezioni, e concorsi limitatamente alle proprie disponibilità economiche e a contributi di terzi, fatta salva la propria autonomia di cui all’art.3. I nuovi iscritti possono partecipare alle mostre collettive dopo i primi sei mesi.
art. 17 – I proventi dell’associazione sono:
a) Quote associative dei soci;
b) Contributi vari da terzi e dai soci;
c) Eventuali eccedenze derivanti da manifestazioni, mostre o concorsi.
art. 18 – L’associazione non è responsabile del comportamento tenuto dai vari soci, del contenuto delle loro opere , fotografie diapositive, stampe presentate in sede o in pubbliche manifestazioni.
L’uso del logo tipo “GRUPPO DI FOTOGRAFIA – ERBA” per presentare in pubblico opere e lavori da parte dei soci, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
art. 19 – E’ vietato durante le riunioni e le attività dell’associazione fare attività a commerciale.
art. 20 – L’associazione non potrà sciogliersi che per decisione dell’assemblea generale dei soci con maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei soci stessi in regola con i versamenti annuali, in detta assemblea si nominerà Una Commissione per l’alienazione del patrimonio sociale e si indicherà l’associazione o l’ente al quale devolvere l’intero capitale residuo e le attrezzature.
art. 21 – L’eventuale vendita di materiale appartenente all’associazione va notificata all’assemblea dei soci , ai quali hanno diritto alla prelazione.
art. 22 – E’ fatto obbligo dei soci di conoscere , osservare e fare osservare il presente statuto.
La dualità di socio del “GRUPPO DI FOTOGRAFIA – ERBA” comporta l’incondizionata accettazione del presente statuto.